
La cartella di pagamento emessa quando l’avviso di liquidazione è già stato annullato in primo grado risulta illegittima e non può essere sanata dalla successiva sentenza favorevole in appello. In tali casi, infatti, l’amministrazione finanziaria deve procedere a una nuova iscrizione a ruolo e all’emissione di una nuova cartella di pagamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 1090 del 19 gennaio 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società fallita.