
Con l’ordinanza n. 30835 del 24 novembre 2025, la Corte di cassazione ha confermato la validità della cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale ex art. 36-ter del Dpr n. 600/1973, anche in assenza di ulteriori motivazioni, qualora contenga l’indicazione degli estremi della comunicazione bonaria precedentemente inviata al contribuente.