
Con l’ordinanza n. 30183 del 16 novembre 2025, la Corte di cassazione ha ribadito un principio centrale in tema di operazioni “triangolari” nell’ambito IVA: per beneficiare della non imponibilità non basta dimostrare che il bene è stato trasportato all’estero, ma è necessario provare, documentalmente, che fin dall’origine l’operazione era finalizzata a una cessione intracomunitaria. Solo in questo caso si può ritenere applicabile il regime di esenzione previsto dall’art. 58 del D.L. 331/1993.