
Se la parte chiede l’udienza da remoto, il giudice che decide di disporre la trattazione scritta deve comunque spiegare le ragioni organizzative che impediscono il collegamento da remoto. Il tutto anche se il rito cartolare deve considerarsi equivalente all’udienza nel processo tributario durante l’emergenza Covid (e non soltanto in quello: la pandemia, infatti, ha dato impulso alla transizione digitale con il recepimento di gran parte delle norme emergenziali sia nel civile sia nel penale). Ciò perché la regola rimane quella dell’udienza. E ancora più grave la lesione del diritto di difesa se la causa risulta decisa sulla base degli atti perché si impedisce alla parte ogni contraddittorio nella fase decisionale.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 1071 del 19 gennaio 2026 con cui ha accolto uno dei motivi di ricorso di una società.