
Va rimessa alla Corte di giustizia UE la legittimità della sanzione fissa comminata in caso di operazioni inesistenti. L'impossibilità per il giudice nazionale di ridurre l'importo in assenza di danno erariale appare infatti incompatibile con il principio di proporzionalità.
Sono queste le conclusioni raggiunte da una recente ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell'unione europea. Sotto accusa l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.