
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. 78/2010, il Centro operativo di Pescara ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente l’adozione degli atti impositivi. Di conseguenza l’avviso di accertamento emesso dal Cop va dichiarato nullo in quanto emesso da organo non competente.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 34444 del 28 dicembre 2025, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.