
La rinuncia al ricorso per cassazione non consente di rimodulare le spese del giudizio di merito. Va escluso, infatti, uno scrutinio della Suprema corte perché la sentenza passa in giudicato ed estingue la controversia anche sulla statuizione accessoria.
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 293 del 6 gennaio 2026, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.