
È legittimo l’avviso di liquidazione di un atto giudiziario motivato con riferimento al numero del decreto ingiuntivo, l'imponibile considerato e le aliquote previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, dettagliando tutte le singole voci oggetto della pretesa.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 33505 del 22 dicembre 2025, con cui ha rigettato sul punto il ricorso di una società.