
Legittimo il sequestro preventivo per reati tributari a carico dell’imprenditore e della società, nonostante gli elementi acquisiti dalla Finanza nella verifica fiscale siano decisivi per il fumus del reato: le prove raccolte sono utilizzabili perché non è ammessa «un’interpretazione estensiva» dell’articolo 191 Cpp che includa nell’area dei divieti gli elementi raccolti nell’ispezione in violazione della Convenzione europea dei diritti umani secondo la sentenza “Italgomme contro Italia” del 06/02/2025. E ciò perché la disciplina dell’inutilizzabilità è eccezionale e rimessa alle scelte discrezionali del legislatore: pesa il decreto fiscale 2025 che adottato «un prospettiva conservativa» degli atti compiuti dall’amministrazione finanziaria. Infondata, poi, la questione di costituzionalità.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 512 pubblicata l’8 gennaio 2025, con cui ha rigettato il ricorso di un imprenditore.