
La provvigione integrativa del consulente finanziario va imputata all’esercizio in cui matura, ovvero quando è realizzato e verificato il raggiungimento dei bonus, e non quando sono erogati gli anticipi. Prima dello scadere del periodo previsto le somme corrisposte sono meri anticipi privi del carattere della «certezza».
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 371 del 7 gennaio 2026, con cui ha accolto il ricorso della consulente finanziaria.