
Con la sentenza n. 295/2025, la Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Lucca ha ribadito un principio di rilievo in materia di imposta di registro: in una compravendita immobiliare in cui il cessionario si accolla un mutuo fondiario preesistente, l’importo del mutuo residuo va sommato al corrispettivo della cessione ai fini della determinazione del valore imponibile. Di conseguenza, la base su cui calcolare l’imposta di registro deve essere determinata al lordo dell’accollo del debito.