
Un verbale di udienza, per essere idoneo alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari, deve possedere i requisiti di un vero e proprio atto pubblico, tra cui la sottoscrizione del Cancelliere, quale pubblico ufficiale abilitato per legge a conferire pubblica fede all’atto redatto nel luogo dove è formato. È quanto affermato dal Tribunale di Pistoia con il decreto n. 1467/2025 del 30 ottobre 2025, che ha riconosciuto la legittimità del rifiuto opposto dal Conservatore alla trascrizione di un verbale d’udienza privo della firma del Cancelliere.