
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 29083 del 4 novembre 2025) ha affrontato un importante caso in materia di transfer pricing, riaffermando un principio fondamentale: nella determinazione del valore normale dei prezzi infragruppo, è legittimo il ricorso al metodo che risulti più aderente alla concreta realtà economica dell’operazione, anche se diverso da quelli più tradizionali.