
Con l’ordinanza n. 29299 del 5/11/2025, la Cassazione ha ribadito che l’IVA indicata in una fattura riferita ad operazioni oggettivamente inesistenti è legittimamente recuperabile dall’Amministrazione finanziaria, anche nei confronti del solo cedente o prestatore. È inoltre confermata la presunzione di ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, salvo prova contraria da parte del contribuente.