
I redditi di una società a ristretta base, inclusi quelli non contabilizzati, devono essere imputati fiscalmente soltanto ai soci che rivestono tale qualifica al momento della chiusura dell’esercizio. Di conseguenza, il socio uscente di una società di capitali a ristretta base partecipativa non può essere ritenuto responsabile per i redditi prodotti nell’anno in cui ha ceduto la propria partecipazione, poiché il diritto agli utili matura solo con l’approvazione del bilancio.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 32742 del 16 dicembre 2025 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.