
Nel caso di chiusura della procedura concorsuale tramite concordato, il residuo attivo deve essere calcolato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte. L’omologazione del concordato, infatti, non comporta l’immediato e automatico soddisfacimento dei creditori, ma fa sorgere in capo al debitore, tornato in bonis, l’obbligo di adempiere al piano concordatario.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 31973 del 9 dicembre 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.