
Nel processo tributario l’appellato totalmente vittorioso nel contenzioso di primo grado deve riproporre le questioni assorbite specificamente e tempestivamente nell’atto di controdeduzioni, da depositare entro il termine perentorio di 60 giorni per la costituzione in giudizio. Il deposito tardivo preclude l’esame di tali questioni.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 32051 del 9 dicembre 2025, con cui ha rigettato il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica.