
Nel caso di utilizzo del redditometro da parte dell’Agenzia delle entrate opera una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva: spetta al contribuente, quindi, dimostrare che le spese contestate sono state finanziate con redditi esenti, non imponibili o comunque diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 31114 del 28 novembre 2025, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.