
È soggetta a imposta di registro in misura fissa la sentenza che dichiara l’inesistenza o l’inefficacia di un contratto per la mancanza di un suo elemento essenziale e che contestualmente condanna alla restituzione di somme versate in esecuzione di tale accordo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 30706 del 21 novembre 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.