
Le controversie tributarie pendenti in Cassazione possono essere definite in via agevolata pagando solo il 5% del valore della lite, a condizione che l’amministrazione finanziaria sia stata soccombente nei due precedenti gradi di giudizio di merito sulla stessa ripresa fiscale ancora sub judice. Non rileva il giudicato interno che si sia formato nei precedenti gradi di merito.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 30454 del 18 novembre 2025, con cui ha accolto il ricorso di una società.