
Nella cessione di ramo di azienda il soggetto passivo d’imposta per i debiti pregressi è solo il cedente ed è a lui che va diretto l’avviso di accertamento. L’accollo del debito d’imposta non libera il contribuente originario, l’unico nei cui confronti l’amministrazione finanziaria può esercitare poteri di accertamento ed esazione. Anche nel caso di conferimento di azienda si applica l’art. 14 del d.lgs. 472/1997, con responsabilità, seppur sussidiaria, del conferitario.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 29815 del 12 novembre 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.