
La curatela fallimentare ha interesse a proseguire un giudizio d’impugnazione di una cartella di pagamento in caso di ammissione del credito erariale al passivo con riserva. Infatti, l’esito del contenzioso tributario determina l’esclusione o meno del credito al passivo.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 29245 del 5 novembre 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.