
Nelle operazioni infragruppo tra società a basso rischio e con produzione su ordini confermati, l’utilizzo del metodo Tnmm da parte dell’Agenzia delle entrate è preferibile rispetto al Cup: il margine di profitto rappresenta un indicatore più affidabile del prezzo, laddove quest’ultimo non risulta determinato da dinamiche di libero mercato.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 29083 del 4 novembre 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.