
Va annullato l’avviso di accertamento emesso a seguito di autotutela sostitutiva se l’Agenzia delle entrate non indica che il nuovo avviso di accertamento sostituisce il precedente: il secondo atto, infatti, deve specificare che il precedente è stato annullato, mentre in assenza di tale dichiarazione l’avviso successivo non risulta idoneo a fondare la riscossione ed è dunque escluso che il contribuente debba impugnarlo. Il tutto perché l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare sia il diritto di difesa del contribuente sia il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 29604 del 10 novembre 2025 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.