
Il trasferimento della sede legale all’estero ritenuto fittizio equivale alla liquidazione della società. Dunque è legittima la responsabilità degli amministratori di fatto invocata dall’Agenzia delle entrate ai sensi degli art. 2495 c.c. e 36 dpr 602/1973.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 29575 del 7 novembre 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.