
In tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo, in assenza di allegazione di iniziative dell'Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell'iscrizione a ruolo, e poiché il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio nei termini tratteggiati dall'art. 12, comma 4-bis D.P.R. n. 602 del 1973, va dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente che non evidenzia alcuna ragione a fondamento della tutela anticipata.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 27952 del 21 ottobre 2025, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente.