
La qualificazione dei crediti d’imposta come “inesistenti” o “non spettanti” assume un rilievo cruciale non solo sotto il profilo delle sanzioni amministrative e penali, ma anche rispetto ai termini di decadenza entro cui l’Amministrazione finanziaria può esercitare l’azione di recupero.
Con l’ordinanza n. 24822 del 9 settembre 2025, la Corte di cassazione ha fornito una nuova interpretazione rafforzando la distinzione tra queste due tipologie di credito, chiarendo che, in presenza di utilizzo in compensazione per importi eccedenti i limiti normativi, i crediti devono considerarsi inesistenti e non semplicemente “non spettanti”.