
L’amministrazione finanziaria non può estendere la responsabilità tributaria dell’associazione sportiva dilettantistica ai membri del consiglio direttivo se non dimostra che hanno svolto concretamente attività negoziale verso terzi per conto dell’associazione, generando obbligazioni tra l’ente e i terzi.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 26544 del 2 ottobre 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’ADS e dei membri del suo comitato direttivo contro l’avviso di accertamento dell’Agenzia che disconosceva le agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 398/91.