Con la recente sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025, la Corte di cassazione ha chiarito un aspetto rilevante in tema di agevolazione “prima casa”: quando il contribuente è comproprietario pro-quota con il coniuge, in comunione ordinaria, di un altro immobile ad uso abitativo ubicato nello stesso Comune in cui si intende procedere ad un nuovo acquisto, non è possibile fruire nuovamente del beneficio fiscale previsto per la prima abitazione. La Suprema Corte ha così ribadito l’orientamento di stretta interpretazione delle norme di favore, escludendo la possibilità di ricorrere a criteri analogici o a interpretazioni estensivi al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore.