
L’accertamento di valore, disciplinato dagli articoli 51 e 52 del Dpr n. 131/1986 (Testo unico sull’imposta di registro – TUR), può essere attivato anche in relazione ai trasferimenti immobiliari soggetti a IVA per i quali le imposte ipotecaria e catastale siano dovute in misura proporzionale. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22149 del 31 luglio 2025, confermando la legittimità dell’azione dell’Ufficio volta a rettificare il valore imponibile dichiarato.