Legittimo il rimborso richiesto dal contribuente impatriato anche se non ha presentato al proprio datore di lavoro alcuna richiesta scritta finalizzata ad ottenere l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 in fase di calcolo delle ritenute da effettuare, né esercitato, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’opzione per il regime speciale fissato da tale norma.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 23526 del 19 agosto 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.