Per trasferire il reddito imponibile dalla persona giuridica a quella fisica che l’ha gestita è sufficiente stabilire il ruolo svolta dal soggetto all’interno dell’ente, laddove ha disposto delle relative risorse. Non serve provare la carica di amministratore della società “schermo” per rispondere della frode carosello se è il soggetto interessato che orchestra tutto.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 23987 del 27 agosto 2025, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.