
A seguito dell’inizio dell’attività di verifica di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, allo stesso è preclusa la presentazione della dichiarazione integrativa, che rischierebbe di eludere il meccanismo sanzionatorio.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 21899 del 30 luglio 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.