Il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti della società cedente costituisce una passività inerente all’attività dell’azienda e, come tale, è deducibile dalla base imponibile dell’imposta di registro. Vanno inclusi nel calcolo, invece, i debiti estranei all’attività aziendale accollati dal cessionario.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 21638 del 28 luglio 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.