Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, i compensi degli avvocati non possono essere mai ridotti, neppure dal giudice, oltre il 50% rispetto ai valori medi fissati nelle tabelle dal Cnf. E questo anche secondo l'interpretazione della Corte Ue.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza 21725 del 28 luglio 2025, ha accolto il ricorso di un contribuente.