Chi ottiene rimborsi non dovuti a seguito della falsa rappresentazione di spese o altri oneri inesistenti risponde solo di dichiarazione fraudolenta o infedele e non anche di truffa aggravata ai danni dello Stato, data la specialità della normativa in materia di reati tributari.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27820 del 29 luglio 2025, ha respinto il ricorso della Procura che chiedeva il sequestro dei conti di un imprenditore accusato di aver chiesto un rimborso d'imposta non spettante.