Non dovuto l’imposta di registro per il decreto ingiuntivo dell’avvocato ottenuto in base alla parcella vidimata dall’Ordine forense per la riscossione di crediti professionali. L’applicazione dell’imposta di registro, infatti, va esclusa perché nel provvedimento monitorio non è menzionato il contratto d’opera professionale in base al quale il legale svolge l’attività in favore del cliente: mancano dunque i presupposti della tassazione per enunciazione di cui all’articolo 22 del dpr 26/04/1986, n. 131, secondo cui il rapporto sottostante deve essere indicato nell’atto che lo enuncia con tutti gli elementi costitutivi che servono a identificarne la natura e il contenuto, in modo che quello enunciato potrebbe essere registrato come atto a sé stante.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 21046 del 24 luglio 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.