Non è necessario il contraddittorio preventivo con il contribuente per accertamenti Ires a tavolino: l’obbligo sussiste esclusivamente per verifiche condotte presso la sede dell’attività economica.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 19516 del 15 luglio 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.