Con la sentenza n. 124 depositata il 24 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 10 del DL 137/2020 e 25, comma 12 del DL 34/2020, nella parte in cui assegnavano alle Corti tributarie la competenza sulle liti riguardanti i contributi a fondo perduto.
Secondo la Corte, tali contributi non costituiscono entrate di natura tributaria, ma rappresentano misure economiche di sostegno. A riprova, i giudici richiamano il fatto che tali contributi sono esclusi dalla base imponibile IRPEF e IRAP, proprio per preservarne l’efficacia finanziaria. Questo rafforza la loro natura di aiuti economici e non di benefici fiscali.