Vanno escluse dal pagamento dell’imposta di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio, dall’ufficio giudiziario adito e dalla tipologia di procedimento, di cognizione, esecutivo o cautelare. La ratio dell’esenzione, infatti, è ridurre il costo della giustizia per le controversie di modesto valore, alleggerendo l’utente dal carico fiscale. Resta sempre dovuto, invece, il pagamento del contributo unificato.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 20051 del 18 luglio 2025, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.