Il contribuente non può utilizzare a proprio favore in giudizio i documenti che non ha mostrato all’amministrazione finanziaria, nonostante la richiesta dell’amministrazione, durante la fase precontenziosa. Può, tuttavia, depositarli in allegato all’atto introduttivo del giudizio, dichiarando di non aver potuto adempiere le richieste dell’ufficio per una causa a lui non imputabile.
È quanto emerge dall’ordinanza 18714 del 9 luglio 2025 con cui la Cassazione ha accolto uno dei motivi di ricorso proposti dall’AdE.