Anche in assenza di società cartiere, la detrazione dell’Iva può essere legittimamente esclusa quando è provata la fittizietà dell’interposizione e l’operazione economica risulta priva di sostanza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sent. n. 15957 del 2025, confermando un principio ormai consolidato: il diritto alla detrazione non può sopravvivere a costruzioni artificiose, anche se formalmente inquadrate entro gli schemi societari riconosciuti.