L’Agenzia delle entrate non può accertare in via induttiva le plusvalenze da cessioni di immobili o aziende senza provare l’inesattezza del valore iscritto in bilancio attraverso indizi gravi, precisi e concordanti. Il criterio previsto dal dpr 460/96 integra un indizio a favore dell’amministrazione finanziaria solo quando il valore è contestato per difetto, non per eccesso come nel caso di specie ove è stata contestata la deduzione della quota di ammortamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 18871 del 10 luglio 2025, con cui ha accolto il ricorso di una società.