Il contribuente paga l’errore nel tipo di vizio dedotto nel processo tributario. Il vizio di omessa pronuncia si verifica quando il giudice non si esprime affatto su una domanda o eccezione rilevante, nemmeno in modo implicito. Si ha, invece, omessa motivazione quando il giudice ha affrontato la questione, ma ha totalmente ignorato un fatto storico decisivo oppure ha fornito una motivazione assente, apparente, incoerente o incomprensibile.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 18373 del 5 luglio 2025, con cui ha rigettato il motivo di ricorso della società a ristretta base societaria e dei suoi soci relativa all’omessa pronuncia sull’utilizzo delle indagini finanziarie.