
Con la sentenza del 3 luglio 2025, pronunciata nella causa C-605/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che un giudice nazionale non può essere limitato, in sede di valutazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale, alla sola verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili. La Corte afferma con chiarezza che un siffatto approccio non è conforme al diritto dell’Unione Europea, in quanto esclude la possibilità per il giudice di valutare la legittimità della misura impugnata sulla base di argomenti giuridici e fattuali prima facie rilevanti.