Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 – norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 – al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, con cui ha sciolto un nodo interpretativo emerso a seguito dell’emergenza Covid-19, in merito ai termini di emissione e notifica degli atti impositivi relativi ad annualità in scadenza nel 2020, e in particolare per l’anno d’imposta 2015.