L'accertamento a carico dell'avvocato per omessa o sottofatturazione può essere annullato se lui, in sede di verifica, oppone il segreto professionale alla Guardia di finanza che esamina e raccoglie la contabilità parallela. Non è sufficiente, in questi casi, una generica e preventiva autorizzazione della Procura ma è necessaria una motivazione ad hoc che effettui un bilanciamento degli opposti interessi.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza n. 16795 del 23 giugno 2025, ha accolto il ricorso del professionista.