Va annullata la sentenza quando la durante l’emergenza Covid il contribuente ha chiesto la trattazione in udienza, anche da remoto, senza che la corte di giustizia rispondesse sul punto, non indicando neppure l’eventuale indisponibilità dei mezzi tecnici necessari per celebrare il processo online, violando dunque il diritto di difesa della parte privata.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16038 del 16 giugno 2025 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.