Nell’ipotesi in cui la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La responsabilità dell’autore sussiste solo nel caso in cui abbia utilizzato la società come schermo per i suoi scopi personali.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16454 del 18 giugno 2025, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.