La notifica della cartella di pagamento al curatore fallimentare non vale nei confronti del fallito tornato in bonis il quale, nel caso riceva un atto successivo, può contestare la validità anche dell’atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16427 del 18 giugno 2025, con cui ha accolto il ricorso del contribuente.